Sez. 5, Sentenza n. 3299 del 19/02/2004 (Rv. 570290 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - EFFICACIA NEL TEMPO | Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni tributarie - Dichiarazioni dei redditi - Semplificazione degli adempimenti - Testo dell'art. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973 sostituito dal d.lgs. n. 241 del 1997 - Applicabilità ratione temporis - Retroattività - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - EFFICACIA NEL TEMPO
In materia di adempimenti tributari, l'art. 5 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha sostituito, semplificando gli adempimenti ivi previsti, l'art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di redazione e sottoscrizione della dichiarazione dei redditi, non ha efficacia retroattiva, essendo applicabile, per espressa previsione, solo alle dichiarazioni dei redditi presentate dopo il 1.ò gennaio 1999, e non avendo pertanto carattere di norma generale.
Riferimenti normativi: DPR 09/07/1997 num. 241 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)