Sez. 3, Sentenza n. 2590 del 28/07/1972 (Rv. 360120 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - INOSSERVANZA DI UNA NORMA - RESPONSABILITA PER L'EVENTO DANNOSO - NESSO CAUSALE TRA EVENTO ED INFRAZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE (OBBLIGO DI VIGILANZA DEGLI INSEGNANTI).*
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - INOSSERVANZA DI UNA NORMA - RESPONSABILITA PER L'EVENTO DANNOSO - NESSO CAUSALE TRA EVENTO ED INFRAZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE (OBBLIGO DI VIGILANZA DEGLI INSEGNANTI).*
Colui che incorre nella inosservanza di una norma, non diviene per cio solo responsabile o corresponsabile di un evento lesivo, se questo non sia ricollegabile con nesso eziologico all'infrazione commessa. (nella specie, una maestra elementare si era momentaneamente allontanata dalla sua classe, lasciandola incustodita, per evitare le possibili conseguenze dannose della fuga di un alunno, ma durante la sua assenza un alunno rimaneva ferito ad un occhio ad opera di un compagno. I giudici di appello, valutata le concrete modalita dell'incidente, avevano escluso la culpa in vigilando della maestra. La suprema Corte ha ritenuto correttamente motivato ed incensurabile l'apprezzamento dei giudici di merito, secondo i quali la violazione del RD 26 aprile 1928, n 1297 - nella parte in cui impone all'insegnante l'Obbligo della vigilanza continua della classe - non aveva avuto concreta incidenza causale ed era da ritenersi irrilevante, poiche il fatto per il suo carattere improvviso, non era stato ne prevedibile, ne inevitabile). (V 1799'70, mass n 347773).*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1928 num. 1297 art. 350, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)