Sez. 3, Sentenza n. 318 del 22/01/1990 (Rv. 464894 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*
L'art. 2048 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze. (V 826/81, mass n 411308; (V 894/77, mass n 384500; (V 2590/72, mass n 360120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)