Sez. L, Sentenza n. 16805 del 27/11/2002 (Rv. 558778 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Sostituzione del rapporto con altro di lavoro autonomo a seguito di specifico negozio novativo - Ammissibilità - Condizioni - Effettivo mutamento delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno specifico negozio novativo, ma l'effettività di siffatta novazione presuppone, oltre alla enunciazione ad opera delle parti di un diverso "nomen juris", quale indice della concorde volontà di mutare il regime giuridico derivante dall'accordo precedente, anche un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che - in relazione all'attività prestata da lavoratori addetti al taglio del porfido per ricavarne cubetti - aveva dato rilevanza, senza gli adeguati approfondimenti, all'accordo stipulato con l'azienda datrice di lavoro, con cui quest'ultima aveva venduto ai lavoratori il materiale grezzo ed il macchinario per il taglio, impegnandosi ad acquistare il prodotto finito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)