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Sez. L, Sentenza n. 812 del 25/01/1993 (Rv. 480428 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Sostituzione del rapporto con altro di lavoro autonomo a seguito di specifico negozio novativo - Ammissibilità - Condizioni - Persistenza dell'identico contenuto della prestazione - Irrilevanza - Valutazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Prosecuzione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato - Deduzione del lavoratore - Onere probatorio relativo - Incidenza sul medesimo.
Stato
decisa il 1993-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480428-01

Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico (ed il "nomen iuris") del rapporto si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venire meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione stessa. La valutazione (positiva o negativa) del giudice del merito circa l'anzidetto mutamento del rapporto - la cui reale prosecuzione come rapporto di lavoro subordinato anche dopo la sua convenzionale qualificazione come rapporto di lavoro autonomo deve essere dimostrata dal lavoratore interessato - è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)