Sez. L, Sentenza n. 1052 del 28/01/1993 (Rv. 480515 - 01)
Giurisdizione civile - Poteri ed obblighi del giudice ordinario - In genere | Esecuzione per il pagamento di spettanze retributive - Opposizione - Giudizio - Ritenuta di acconto a titolo I.R.P.E.F. - Legittimità o meno - Accertamento - Giudice speciale tributario - Devoluzione - Accertamento "incidenter tantum" - Inammissibilità - Decadenze legali preclusive della cognizione da parte del giudice speciale tributario - Sussistenza - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - Poteri ed obblighi del giudice ordinario - In genere
Nel giudizio di opposizione promosso dal datore di lavoro contro l'esecuzione instaurata dal lavoratore per il pagamento di spettanze retributive, la questione (pregiudiziale) relativa alla legittimità o no della ritenuta di acconto a titolo di I.R.P.E.F. - che deve essere decisa (nel contraddittorio con l'amministrazione finanziaria) dal giudice speciale tributario, cui spetta al riguardo competenza giurisdizionale esclusiva - non può essere esaminata neppure "incidenter tantum" dal giudice ordinario tenuto a pronunciarsi sulla causa (principale) di opposizione all'esecuzione, restando esclusa per tale giudice la possibilità di esaminare la questione predetta (e, quindi, le ragioni dell'assunta non debenza della ritenuta) anche quando siano maturate decadenze legali che impediscono la cognizione della causa pregiudiziale da parte del suindicato giudice speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)