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Sez. U, Ordinanza n. 418 del 12/01/2007 (Rv. 594362 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Opposizione all'esecuzione - Ritenuta d'acconto - Legittimità - Questione pregiudiziale - Pendenza di causa pregiudiziale davanti al giudice tributario - Sospensione necessaria - Necessità - Accertamento "incidenter tantum" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594362-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la proposizione della questione pregiudiziale della legittimità della ritenuta di acconto operata dal debitore sostituto d'imposta non legittima la sospensione necessaria del processo, qualora non sia effettivamente pendente la relativa causa innanzi al giudice tributario dotato di competenza giurisdizionale esclusiva, nè può essere esaminata "incidenter tantum" dal giudice ordinario tenuto a pronunciarsi sulla causa di opposizione all'esecuzione (nell'affermare tale principio, la S.C., adita in sede di regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione, ha disposto la prosecuzione del giudizio)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)