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Sez. 1, Sentenza n. 3316 del 12/05/1997 Cc. (dep. 06/06/1997) Rv. 207758 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Particolare complessità del dibattimento - Derivante da esigenze di carattere logistico e organizzatorio - Riconoscibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207758-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La particolare complessità del dibattimento che, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., può legittimare la sospensione dei termini di custodia cautelare, può derivare da esigenze tanto strettamente processuali quanto di carattere logistico e organizzatorio, sempre che anche queste ultime abbiano natura "endoprocessuale", cioè siano attinenti alla celebrazione del giudizio a carico dell'imputato; il che non può dirsi quando si tratti di difficoltà riconducibili a problemi di carattere generale quali, ad esempio, la carenza di organico ovvero l'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio giudiziario, per la contemporanea pendenza di altri dibattimenti particolarmente complessi, richiedenti il coevo impegno dei medesimi magistrati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)