Sez. 5, Sentenza n. 12028 del 12/05/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 215038 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Denuncia di reato presentata da un cittadino - Notizia riportata in un articolo di giornale - Limiti - Verità e continenza - Aggiunte arbitrarie e tendenziose da parte del giornalista - Sussistenza del reato - Fondamento - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la notizia pubblicata sia costituita da una denuncia di reato presentata da un cittadino, il giornalista va esente da pena nel caso in cui, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi, rispetto ad esso quale semplice testimone, animato da "dolus bonus" e da "ius narrandi". Non così, in caso di uso strumentale del fatto, ancora "sub iudice", se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la "notitia criminis". Invero, l'ordinamento, imponendo l'obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata), vuole assicurare che la stampa persegua la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione e non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o non ancora accertate. (Fattispecie in cui l'agente aveva arbitrariamente aggiunto, alle notizie relative alla presentazione di una denuncia alla Guardia di Finanza, quella della apertura delle indagini ad opera del PM, nell'ambito di una locale "tangentopoli").
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)