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Sez. 5, Sentenza n. 2842 del 27/01/1999 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 212698 - 01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Accostamento di notizie vere - Mancanza di significati ulteriori - Liceità - Accorpamento determinante espansione dei significati - Distinzione - Risultato consistente in semplice corollario - Effetto lesivo - Esclusione - Produzione di nuova notizia - Indagine sulla verità - Onere del giornalista - Fattispecie: articolo su perquisizione e sequestro a carico di un soggetto - Verità della premessa - Accostamento con la posizione di altri soggetti indagati nel medesimo procedimento per reati associativi ed eversivi - Necessità di accertare se il collegamento fosse implicito nella ipotesi di accusa.
Stato
decisa il 1999-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212698-01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva. Occorre dunque fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, se l'effetto consiste, sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita, sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza darà luogo all'effetto denigratorio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, osservando che quest'ultimo aveva omesso di accertare se l'accostamento del nome di una persona, destinataria di un provvedimento di perquisizione e sequestro, al nome di soggetti indagati per reati associativi, connotati anche da presunte finalità eversive, fosse il logico portato della impostazione di indagine della autorità giudiziaria procedente, ovvero fosse un'autonoma illazione del giornalista, nel qual caso, sarebbe spettato -secondo la precisazione della Corte- allo stesso l'onere di dimostrare, per poter invocare l'esimente, la corrispondenza tra quanto narrato e la effettiva verità storica).

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)