Sez. 3, Ordinanza n. 24612 del 26/11/2007 (Rv. 600453 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione dell'intero collegio - Motivi specifici "ex" art. 51 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento - Relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. - Deduzioni contrarie nelle memorie delle parti - Motivo di astensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Non è ammissibile la ricusazione di un collegio (nella specie della Corte di cassazione), astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto; conseguentemente, non sussiste l'obbligo di astenersi (del presidente che ha fissato l'udienza e del relatore) se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere nominato ex art. 377 dello stesso codice, le parti (o il P.M.) sostengano l'erroneità delle considerazioni svolte nella relazione, atteso che la relazione suddetta non può considerarsi neppure un'anticipazione del giudizio, svolgendo il relatore un'attività non diversa da quella del giudice istruttore in esplicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. - nell'ambito della decisione di un reclamo avverso un decreto della Corte di appello in materia di responsabilità civile dei magistrati - ha rigettato il ricorso per ricusazione nei confronti del collegio, basato sulla nuova notificazione alle parti della stessa relazione, dopo che la stessa era stata parzialmente modificata per effetto delle memorie difensive precedentemente notificate, precisando che, trattandosi di mero errore materiale, si era venuto a configurare un giusto motivo per un nuovo differimento dell'udienza in camera di consiglio ai fini della notifica della nuova relazione modificata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)