Sez. 1, Sentenza n. 24219 del 13/03/2013 Ud. (dep. 04/06/2013) Rv. 255973 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Rilevazione dei numeri in precedenza contattati e conservati in memoria di un cellulare - Decreto di autorizzazione dell'A.G. - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE
La rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato nella memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilabile all'acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del decreto di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, potendo conseguire ad una mera attività di ispezione del telefono da parte della polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)