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Sez. 5, Sentenza n. 16130 del 27/02/2002 Cc. (dep. 02/05/2002) Rv. 221918 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Localizzazione dell'indagato tramite sistema satellitare GPS - Assimilabilità ad attività di intercettazione - Sussistenza - Esclusione - Necessità di autorizzazione da parte del GIP - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221918-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA

La localizzazione tramite sistema satellitare (così detto GPS) degli spostamenti di un soggetto nei confronti del quale sono in corso indagini, benché comporti un controllo non poco invasivo a carico del soggetto medesimo, non è in alcun modo assimilabile alla attività di intercettazione, prevista dagli artt. 266 e seguenti cod.proc.pen. e non necessita quindi di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 347, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)