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Sez. L, Sentenza n. 7672 del 23/06/1992 (Rv. 477865 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rivalutazione - Criteri ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. - Portata - Trimestralità o semestralità degli scatti di contingenza ed operatività dell'istituto della scala mobile - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477865-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., dev'essere determinata, a norma dell'art. 150 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, ma prescindendo dalla trimestralità (o semestralità, ex legge n. 38 del 1986) degli scatti di contingenza e dalla stessa operatività dell'istituto della scala mobile; detta rivalutazione, pertanto, va riconosciuta anche nel caso in cui il ritardo del debitore non oltrepassi il termine per i suindicati scatti, in quanto deve essere correlata al periodo di tempo anche infratrimestrale (o infrasemestrale) trascorso dalla maturazione del credito al suo soddisfo, applicandosi, in tale ipotesi, non l'indice rilevato alla fine del periodo (trimestrale o semestrale) scaduto prima del pagamento ma l'indice del mese del pagamento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 26/02/1986 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)