Sez. L, Sentenza n. 5314 del 07/06/1996 (Rv. 498015 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazione dei crediti di lavoro - Determinazione - Criteri - Trimestralità o semestralità degli scatti di contingenza ed operatività della scala mobile - Influenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., deve essere determinata a prescindere dalla trimestralità (o semestralità, ai sensi della legge 26 febbraio 1986 n. 38) degli scatti della contingenza e della stessa operatività dell'istituto della scala mobile, con la conseguenza che essa deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il ritardo del debitore non superi il termine necessario per la maturazione dei predetti scatti, e che deve essere calcolata tenendo conto dell'indice rilevato alla fine del mese in cui è avvenuto il pagamento. La ratio della suddetta norma è infatti quella di assicurare a siffatti crediti la conservazione del poter di acquisto della moneta, quale che sia il lasso di tempo che intercorra tra la maturazione del credito e il pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 26/02/1986 num. 38, Legge 13/07/1990 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)