Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 09/04/1984 (Rv. 434303 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORME E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - PERSONE GIURIDICHE - OMESSA O DIFETTOSA INDICAZIONE DELLA PERSONA INVESTITA DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORME E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - PERSONE GIURIDICHE - OMESSA O DIFETTOSA INDICAZIONE DELLA PERSONA INVESTITA DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'omessa o difettosa indicazione della persona investita della rappresentanza legale di un ente determina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, proposto dall'ente medesimo, solo quando sussiste incertezza assoluta sull'identità della parte ricorrente. (nella specie è stata esclusa l'inammissibilità dal ricorso incidentale proposto da una banca, poiché nello stesso si richiamava espressamente la procura ad litem precedentemente conferita al difensore, la quale conteneva menzione di tutte le generalità e della qualifica del rappresentante legale dell'ente). (Conf 4477/83, mass n 429361; (Conf 6062/81, mass n 416851; (Conf 620/76, mass n 379267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)