Sez. L, Sentenza n. 521 del 21/01/1998 (Rv. 511782 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA | Riscontro della patologia allegata in elementi presuntivi clinici o lavorativi - Ammissione di consulenza tecnica per le necessarie verifiche - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA
In materia di trattamenti previdenziali previsti in relazione a stati di salute invalidanti, se è allegata nel giudizio una situazione patologica che presenti, per i suoi riscontri nella documentazione medica prodotta o in elementi presuntivi inerenti alla storia clinica lavorativa dell'assicurato, aspetti di verosimiglianza, il giudice, in ottemperanza ai precetti contenuti negli artt. 421 e 445 cod. proc. civ., deve disporre gli accertamenti tecnici necessari per le necessarie verifiche diagnostiche. (Nella specie il ricorrente, ottenuta in sede amministrativa la pensione di inabilità con una certa decorrenza, aveva chiesto in giudizio il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità per il periodo antecedente; il giudice di merito aveva rigettato la domanda ritenendo la certificazione medica prodotta inidonea a dimostrare l'allegato deficit ventilatorio; la S.C. ha annullato con rinvio tale decisione, sulla base del riportato principio e per la mancata considerazione da parte del giudice di merito dell'elemento presuntivo rappresentato dalla concessione della pensione d'inabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)