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Sez. L, Sentenza n. 822 del 25/01/1993 (Rv. 480430 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova | Accertamento medico-legale - Necessità - Onere probatorio dell'assicurato - Persistenza - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480430-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova

In materia di controversie previdenziali che presuppongano l'accertamento medico-legale di situazioni patologiche, l'onere probatorio posto a carico dell'assicurato, che rivendica in giudizio una determinata prestazione assicurativa o previdenziale, non può essere inteso nel senso che l'interessato debba attivarsi per l'acquisizione di tutti gli elementi diagnostici necessari data l'ordinaria necessità di ricorso all'ausilio tecnico, che non postula l'impulso di parte; consegue che l'eventuale margine di dubbio annesso al responso tecnico non legittima di per se stesso il rigetto della domanda per difetto di prova, ma comporta la rinnovazione o l'approfondimento dell'indagine fino a raggiungere un accettabile grado di relativa certezza, positiva o negativa, sull'esistenza del presupposto della prestazione richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)