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Sez. L, Sentenza n. 6995 del 02/08/1996 (Rv. 498941 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Insufficienza delle prove acquisite - Potere e dovere di provvedere agli atti istruttori - Preclusioni o decadenze in danno delle parti - Influenza - Esclusione - Fattispecie in materia di accertamento del lavoro straordinario mediante l'acquisizione di registri presenza.
Stato
decisa il 1996-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498941-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Il rito del lavoro, pur non attuando un sistema inquisitorio puro, tende a contemperare, in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo - che obbedisce alla regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova - con quello della ricerca della verità materiale, mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo. Ne consegue che, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della suddetta regola formale di giudizio, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, ma ha il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. (La S.C. ha affermato il principio con riferimento nella specie all'integrazione della prova orale e all'acquisizione di una prova documentale - registri di presenza - in materia di lavoro straordinario, osservando anche, provenendo le doglianze dal lavoratore, che lo stesso non aveva titolo per dedurre l'inidoneità probatoria di documentazione in difetto della quale la sua domanda sarebbe stata rigettata per la complessiva genericità della prova orale evidenziata dal giudice di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)