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Sez. 1, Sentenza n. 18561 del 22/09/2016 (Rv. 641213 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA | Concordato preventivo con transazione fiscale - Certificazione dei crediti fiscali da parte del concessionario o dell'Agenzia delle Entrate - Effetti - Contestazione da parte del proponente - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641213-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA

In tema di concordato preventivo con proposta di transazione fiscale, la certificazione del credito proveniente dal concessionario della riscossione, ovvero dall'Agenzia delle Entrate, ex art. 182 ter, comma 2, l.fall., non può essere contestata dal contribuente, atteso che, da un lato, ai sicuri benefici per il proponente discendenti dalla definitiva determinazione di tutte le pretese fiscali e dall'estinzione delle liti pendenti non può che contrapporsi l'onere, per il medesimo, di prestare adesione alla quantificazione del debito effettuata dall'Amministrazione finanziaria, mentre, dall'altro, il principio di indisponibilità della pretesa tributaria, espressione di quello di legalità che permea l'intera materia, impone di ritenere non negoziabile la pretesa fiscale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 ter, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)