Sez. 1, Sentenza n. 2247 del 13/07/1971 (Rv. 353066 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE - QUALITA DI ATTORE - DOMANDA, IN PRIMA ISTANZA, DELLA DECLARATORIA DI INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO - PROPOSIZIONE, IN APPELLO, DELLA DOMANDA SUBORDINATA RELATIVA ALL'INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI VERSARE GLI INTERESSI SULL'IMPOSTA - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE - QUALITA DI ATTORE - DOMANDA, IN PRIMA ISTANZA, DELLA DECLARATORIA DI INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO - PROPOSIZIONE, IN APPELLO, DELLA DOMANDA SUBORDINATA RELATIVA ALL'INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI VERSARE GLI INTERESSI SULL'IMPOSTA - INAMMISSIBILITA.*
La parte che si oppone ad una ingiunzione fiscale assume, non solo formalmente, ma sostanzialmente, la qualita di attore, in quanto, contrastando le pretese del fisco, propone domanda di accertamento negativo su un oggetto determinato. Pertanto, se in prime cure l'opponente ha chiesto soltanto che sia dichiarato che una imposta non e dovuta, non puo in appello chiedere per la prima volta che, ove quella domanda sia respinta, si dichiari che non sono dovuti gli interessi sull'imposta. (V 609-70, mass n 345742).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)