Sez. 1, Sentenza n. 178 del 22/01/1974 (Rv. 367762 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - OPPONENTE - POSIZIONE PROCESSUALE - ONERE PROBATORIO.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - OPPONENTE - POSIZIONE PROCESSUALE - ONERE PROBATORIO.*
La parte che si oppone all'ingiunzione fiscale - atto che cumula in se i caratteri del titolo esecutivo e del precetto - assume non solo formalmente ma anche sostanzialmente la qualita di attrice poiche, contestando la legittimita del provvedimento opposto, propone una domanda di accertamento negativo e ne assume il relativo onus probandi. (Conf 2247'71, mass n 353066; 609'70, mass n 345742).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)