Sez. L, Sentenza n. 11918 del 03/11/1992 (Rv. 479305 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Precedenza, entro un anno, nella riassunzione - Diritto dei lavoratori licenziati - Presupposti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
L'applicabilità delle disposizioni dell'art. 15, comma sesto e settimo, della legge 29 aprile 1949 n. 264 (modificato dalla legge n. 1618 del 1962), relative al diritto dei lavoratori, licenziati per riduzione di personale, alla precedenza, entro un anno, nella riassunzione presso la medesima azienda, presuppone un licenziamento collettivo, il quale è collegato al presupposto di ordine formale del previo espletamento delle relative procedure.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 16/11/1962 num. 1618, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)