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Sez. L, Sentenza n. 1410 del 08/02/2000 (Rv. 533624 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoratori licenziati per "riduzione di personale" - Precedenza nella riassunzione "ex" art. 15 legge n. 264/1949 - Portata della norma - Interpretazione nell'attuale quadro normativo - Lavoratori colpiti da licenziamenti plurimi per esigenze aziendali - Inclusione - Inapplicabilità della normativa sui licenziamenti collettivi - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533624-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

Nell'attuale quadro normativo, caratterizzato dal riconoscimento del diritto di precedenza nell'assunzione dei lavoratori già assunti a termine per lavori di durata temporanea (art. 8 - bis D.L. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983, e art. 23 legge n. 56 del 1987), e dalla eliminazione di differenze ontologiche tra licenziamenti collettivi per riduzione di personale e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (legge n. 223 del 1991 e art. 4 D.L. n. 148/1993, convertito in legge n. 236 del 1993), deve ritenersi che l'art. 15 della legge n. 264 del 1949 (avente ad oggetto la disciplina del collocamento), che riconosce ai lavoratori licenziati per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, non solo spieghi effetti anche nei rapporti tra lavoratore e impresa, attribuendo al primo un diritto soggettivo alla riassunzione, ma anche, sulla base di un'interpretazione estensiva, trovi applicazione in riferimento a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, anche se sottratti alla disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dalla legge n. 223/1991, come nel caso dei licenziamenti plurimi per fine lavori nelle costruzioni edili (art. 24, comma quarto, legge cit.). (Nella specie la S.C., enunciato il riportato principio, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, tuttavia confermata perché motivata in relazione anche ragioni - oggetto di censure disattese dal giudice di legittimità - relative alla preferenza data dall'impresa nelle nuove assunzioni ad altri dipendenti in posizione analoga, in applicazione di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali e mutuati dall'art. 5 legge n. 223/1991).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)