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Sez. L, Sentenza n. 2426 del 17/03/1999 (Rv. 524218 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina anteriore alla legge n.223 del 1991 - Presupposti indispensabili del licenziamento collettivo per riduzione del personale - Mancanza della previa procedura conciliativa - Valutazione alla stregua della disciplina dei licenziamenti individuali (seppure plurimi) - Necessità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524218-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In riferimento alla disciplina normativa esistente anteriormente all'entrata in vigore della legge n.223 del 1991 (tuttora applicabile ai licenziamenti intimati prima), per la configurabilità della fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione del personale occorre la sussistenza di due distinti ma indefettibili presupposti: l'uno, di natura formale, consistente nel previo espletamento delle procedure conciliative sindacali (previste dagli accordi interconfederali 20 dicembre 1950, reso efficace "erga omnes" dal d. P. R. n.1019 del 1960, e 5 maggio 1965, con efficacia limitata ai soli iscritti ai sindacati stipulanti) che rappresenta la garanzia minima per i lavoratori; l'altro, di natura sostanziale, consistente nel dimostrato, effettivo ridimensionamento aziendale determinante la necessità di ridurre il personale. Ne consegue che il mancato espletamento delle procedure conciliative ovvero il mancato rispetto delle regole che le governano comportano, sempreché ne ricorrano le condizioni, l'applicabilità della legislazione limitativa dei licenziamenti individuali (seppure plurimi), di cui alla legge n.604 del 1966 e all'art.18 della legge n.300 del 1970. (Nel caso di specie la sentenza di merito - cassata dalla S. C. - aveva ritenuto che la mancanza della procedura conciliativa prevista dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965 avesse determinato la trasformazione del licenziamento intimato come collettivo in licenziamenti plurimi individuali senza esaminare e valutare: a) se il suddetto accordo fosse o meno applicabile alla società datrice di lavoro, la quale aveva sostenuto di non essere iscritta alle associazioni sindacali stipulanti; b) la natura, il significato e la portata di un accordo sindacale, coevo alla disposta riduzione di personale, concluso dalla società stessa e di cui le parti avevano discusso).

Riferimenti normativi: DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)