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Sez. 5, Sentenza n. 16004 del 29/07/2015 (Rv. 636267 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Credito d'imposta ex art. 8 della l. n.388 del 2000 - Strutture produttive ubicate in regione diversa da quella avente diritto all'agevolazione - Perdita del beneficio.
Stato
decisa il 2015-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636267-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI

In tema di agevolazioni fiscali, la destinazione dei beni a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto al beneficio, ubicate in altra regione, pur sempre individuata come area svantaggiata, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000, con conseguente rideterminazione del credito d'imposta, dovendosi escludere dall'investimento agevolato il costo dei beni stessi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)