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Sez. 5, Sentenza n. 20411 del 26/09/2014 (Rv. 632483 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Investimenti in aree svantaggiate - Credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Acquisto di nuovi beni strumentali - Dismissione, cessione o destinazione del bene a finalità estranee all'impresa - Perdita del beneficio - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632483-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, la norma antielusiva di cui all'art. 8, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo la quale il recupero del credito è possibile "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione", non è applicabile in caso di trasferimento del bene in un luogo diverso da quello originariamente indicato dal contribuente, ma pur sempre nell'ambito della stessa struttura produttiva (intesa in senso economico funzionale), attesa la finalità perseguita di evitare l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)