Sez. 5, Sentenza n. 13422 del 30/06/2016 (Rv. 640143 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Investimenti in aree svantaggiate - Agevolazione di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Noleggio dei beni entro il quinto anno successivo all'acquisto - Esclusione del credito d'imposta - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, la norma antielusiva di cui all'art. 8, comma 7, della l. n. 388 del 2000, secondo cui il recupero del credito è possibile se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi o ceduti a terzi, si applica anche nell'ipotesi di noleggio, da equiparare alla cessione a terzi, atteso che pure in tale evenienza viene meno la "ratio" del beneficio, che comporta la necessità che i beni vengano utilizzati dall'acquirente, ammesso al regime di favore, all'interno della sua struttura produttiva, operante in area svantaggiata.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)