Sez. 3, Sentenza n. 815 del 25/03/1970 (Rv. 346142 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - UNICITA DELLA SERIE CAUSALE - MORTE DI UN SOGGETTO PER FATTO ILLECITO E ATTRIBUZIONE DI PENSIONE PRIVILEGIATA AI CONGIUNTI - INAPPLICABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - UNICITA DELLA SERIE CAUSALE - MORTE DI UN SOGGETTO PER FATTO ILLECITO E ATTRIBUZIONE DI PENSIONE PRIVILEGIATA AI CONGIUNTI - INAPPLICABILITA.*
Il principio della 'compensatio lucri cum damnò puo operare solo quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale abbiano radice nella stessa serie causale, si presentino, cioe, come due aspetti contrapposti dello stesso fatto, avente in se l'idoneita a determinare oltre il danno anche l'effetto vantaggioso. Non puo pertanto ravvisarsi un rapporto causale tra il fatto dannoso (morte di un determinato soggetto) e l'acquisto del diritto a pensione a favore dei congiunti superstiti, anche se trattasi di pensione privilegiata ovvero assimilabile ad una rendita infortunistica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)