Sez. 3, Sentenza n. 2782 del 26/10/1973 (Rv. 366330 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - OPERATIVITA - CONDIZIONI - LUCRO DA TITOLO DIVERSO ED INDIPENDENTE DAL FATTO ILLECITO - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - OPERATIVITA - CONDIZIONI - LUCRO DA TITOLO DIVERSO ED INDIPENDENTE DAL FATTO ILLECITO - IRRILEVANZA.*
Perche possa operare la compensatio lucri cum damno, e necessario che il pregiudizio e l'incremento patrimoniale dipendano dallo stesso fatto illecito e che si presentino, cioe, come due effetti contrapposti del medesimo fatto, avente in se l'idoneita a determinare, oltre il danno, anche l'effetto vantaggioso. Se, invece, ad alleviare le conseguenze dannose interviene il fatto di un terzo (come la continuata corresponsione, da parte del datore di lavoro, della retribuzione al proprio dipendente che, per colpa di un terzo, abbia subito danno, rimanendo assente dal lavoro), allora tra l'illecito del danneggiante e la riduzione o la eliminazione del pregiudizio corre soltanto un rapporto di mera occasionalita, che non puo giustificare la compensazione. (V 1797/71, mass n 352307; 815/70, mass n 346142; (V 3102/69, mass n 343041).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)