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Sez. 3, Sentenza n. 21897 del 15/10/2009 (Rv. 609951 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Danno da morte del prossimo congiunto - Rendita erogata dall'Inail - Rilevanza ai fini della riduzione del diritto al risarcimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609951-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"

La costituzione, da parte dell'assicuratore sociale (I.N.A.I.L.), di una rendita in favore dei prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale "in itinere", non esclude né riduce in alcun modo il loro diritto al risarcimento del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della "compensatio lucri cum damno", a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)