Sez. 6, Sentenza n. 12977 del 06/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212312 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi delittuosa prevista dal secondo comma dell'art. 328 c.p. - Presupposti del reato - Dovere della pubblica amministrazione di attivarsi per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente pubblico - Sussistenza - Sollecitazione da parte del privato di un attività superflua e non doverosa della pubblica amministrazione - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie in tema di richiesta di "chiarimenti" da parte di un pubblico dipendente sulle mansioni affidategli.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
La disposizione dell'art. 328 c.p. mira a tutelare il privato che intenda ottenere un risultato utile in relazione al rapporto amministrativo tra lui e la pubblica amministrazione, onde il concetto di "atto di ufficio" deve intendersi nel senso di atto dovuto dai pubblici poteri quale risultato concreto del loro agire, cioè quale effetto positivamente apprezzabile del dovere di attivarsi per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente pubblico. Ne consegue che rimangono al di fuori della tutela legale quelle richieste che, per mero capriccio o irragionevole puntigliosità, sollecitano alla pubblica amministrazione un'attività superflua e non doverosa, la quale non è destinata a spiegare alcuna necessaria incidenza sul rapporto amministrativo, già ben definito nei suoi contorni essenziali.(Nella specie un dipendente di una USL aveva esternato il suo disappunto per le mansioni affidategli, sollecitando "chiarimenti" al riguardo che la pubblica amministrazione non era tenuta a fornire al di fuori dell'atto ufficiale a rilevanza esterna che aveva già adottato e che era costituito dal relativo ordine di servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)