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Sez. 6, Sentenza n. 79 del 19/10/2011 Cc. (dep. 04/01/2012) Rv. 251781 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Fattispecie di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. - Richiesta dell'interessato - Dovere di risposta del pubblico ufficiale - Presupposti - Procedimento amministrativo già incardinato - Necessità.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251781-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di omissione di atti d'ufficio, il dovere di risposta del pubblico ufficiale presuppone che sia stato avviato un procedimento amministrativo, rimanendo al di fuori della tutela penale quelle richieste che, per mero capriccio o irragionevole puntigliosità, sollecitano alla P.A. un'attività che la stessa ritenga ragionevolmente superflua e non doverosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)