Sez. 6, Sentenza n. 41645 del 04/10/2001 Ud. (dep. 20/11/2001) Rv. 220245 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 328 cod.pen. - Richiesta dell'interessato - Dovere di risposta del pubblico ufficiale - Presupposti - Procedimento amministrativo già incardinato - Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 328 comma 2 cod. pen., il dovere di risposta da parte del pubblico ufficiale, la cui omissione comporta la consumazione del reato, presuppone che sia iniziato un procedimento amministrativo con conseguente necessità della sua istruttoria e tempestiva definizione (nel caso di specie la Corte ha escluso la sussistenza del reato, in quanto la mancata risposta degli amministratori comunali a numerose richieste di un cittadino in ordine alla sua prospettata assunzione presso il Comune non si riferiva ad alcun procedimento amministrativo a ciò finalizzato, ma soltanto ad una convocazione per l'espletamento di una prova pratica di idoneità, alla quale non era stato dato più seguito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)