Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26183 del 06/09/2022 (Rv. 665512 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Soggetti passivi - Imprenditore familiare - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione - Necessità - Rimborso dell'imposta - Assenza dell'autonoma organizzazione - Prova - Onere a carico del contribuente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP
L'impresa familiare può essere assoggetta ad Irap purché ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione, ovvero quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)