Sez. 1, Sentenza n. 1771 del 03/03/1999 (Rv. 523782 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE | Omessa enunciazione delle conclusioni delle parti, dello svolgimento del processo, e dei motivi in fatto ed in diritto - Conseguenze - Nullità della sentenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE
È nulla, per carenza del requisito della motivazione (artt. 132 n. 4 e 156, comma secondo cod. proc. civ.), la sentenza contenente l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori, del dispositivo, della data di deliberazione e della sottoscrizione del giudice, ma priva dell'enunciazione delle conclusioni delle parti, dell'esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione (non enucleabili, nella specie, neanche dal dispositivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)