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Sez. 1, Sentenza n. 802 del 27/01/1997 (Rv. 502054 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso ex art. 111 cost. - Vizi denunciabili - Violazione di legge - Nozione - Inosservanza dell'obbligo di motivazione - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502054-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Con il ricorso ex art. 111 cost. si possono denunciare soltanto violazioni di legge relative o alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, o alla legge regolatrice del processo. Sotto un tal riguardo, l'inosservanza da parte del giudice di merito, dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto, può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente (cioè intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni che stanno alla base della decisione), di guisa che il provvedimento sia nullo per mancanza del requisito formale della motivazione (artt. 132 n. 4 e 156 cpv. cod. proc. civ.); esulano - invece - dall'ambito delle censure proponibili quelle che riguardino la sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4 n. 0, Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)