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Sez. L, Sentenza n. 16329 del 16/06/2008 (Rv. 605771 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi di età inferiore ad anni diciotto - Indennità di frequenza Art. 1 della legge n. 289 del 1990 - Diritto alla corresponsione di una tredicesima mensilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605771-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990 nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 della stessa legge n. 289 del 1990 - per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Va escluso, conseguentemente, il diritto a esigere una tredicesima mensilità dell'indennità, restando eventuale anche il diritto a percepirne dodici.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 3, Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 2 com. 3, Legge 11/10/1990 num. 289 art. 2 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)