Sez. L, Sentenza n. 3510 del 24/05/1986 (Rv. 446454 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DI ASSEGNO AD PERSONAM IN CORRISPETTIVO DELLA RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ SINDACALE - NULLITÀ DELL'ACCORDO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DI ASSEGNO AD PERSONAM IN CORRISPETTIVO DELLA RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ SINDACALE - NULLITÀ DELL'ACCORDO.*
È viziato di nullità, perché limitativo dell'Esercizio delle libertà sindacali (art. 14 stat. Lavoratori) nonché discriminatorio (ex art. 16 stat. Lavoratori), l'accordo per cui il datore di lavoro attribuisce ad alcuni lavoratori un assegno ad personam in corrispettivo del loro impegno di ridurre l'attività sindacale. (V 1176/84, mass n 433313; (V 441/84, mass n 432666).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 14 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 16, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)