diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 441 del 18/01/1984 (Rv. 432666 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRESUPPOSTI - REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ANTISINDACALI FUTURI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432666-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRESUPPOSTI - REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ANTISINDACALI FUTURI - INAMMISSIBILITÀ.*

L'attualità del comportamento antisindacale, o, almeno, degli effetti di questo, costituisce il presupposto necessario per l'esperibilità del procedimento previsto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, che, di conseguenza, non può essere utilizzato neppure per la repressione di comportamenti antisindacali futuri, ostandovi la ratio e la lettera della norma citata nonché la considerazione che, ammettendo la possibilità di pronunce giudiziarie relative a comportamenti futuri del datore di lavoro, si riconoscerebbe al giudice (la violazione dei cui precetti è penalmente sanzionata) l'Esercizio di una funzione normativa, che eccede l'attività giurisdizionale. (V 2443/77, mass n 386159).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)