Sez. L, Sentenza n. 1176 del 16/02/1984 (Rv. 433313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONDOTTA ANTISINDACALE - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONDOTTA ANTISINDACALE - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La condotta antisindacale, avverso la quale può essere sperimentato lo speciale procedimento di repressione disciplinato dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, si caratterizza dall'essere intenzionalmente preordinata alla lesione dell'attività o della libertà sindacale o del diritto di sciopero nonché dalla concreta presenza di effetti lesivi di queste situazioni protette, restando invece, irrilevante, ai fini di tale sua qualificazione, il mezzo tecnico attraverso il quale essa trova attuazione, talché i relativi Atti, pur potendo risultare sotto ogni altro aspetto formalmente e sostanzialmente validi, da un lato non esimono, per questo solo fatto, il giudice dall'esame della quaestio facti concernente siffatta loro particolare direzione ed idoneità lesiva e dall'altro lato non sono in sè pregiudicati dall'eventuale accertamento della medesima perché la Rilevanza del movente è assunta nel giudizio solo al limitato scopo di stabilire che sussiste in concreto il peculiare illecito previsto dalla norma suddetta. (nella specie, alla stregua di tale principio è stata cassata la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato la natura antisindacale del comportamento del datore di lavoro consistito nella immotivata decisione di porre in liquidazione una società in floride condizioni economiche, con quattro anni di anticipo rispetto alla data prevista, procedendo, peraltro, ad una continuazione, attraverso prestanome, dell'attività già svolta dalla società stessa).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)