Sez. 2, Sentenza n. 20310 del 15/10/2004 (Rv. 577710 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di compravendita di immobile - Dichiarazione d'inserimento del reddito dell'immobile nella dichiarazione dei redditi - Mancanza - Irrilevanza - Pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932, cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
In materia di esecuzione coattiva del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la mancanza in detto contratto della dichiarazione del promittente venditore dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato inserito nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero dell'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato (art. 3, comma tredicesimo ter, D.L. n. 90 del 1990, convertito nella legge n. 165 del 1990), non impedisce la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932, cod. civ., in quanto siffatto adempimento è stabilito esclusivamente per gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, mentre per i provvedimenti giudiziari che producono tali effetti è previsto che il conservatore dei registri immobiliari debba provvedere a segnalarli al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, art. 3, comma tredicesimo quinquies, cit.. (Fattispecie alla quale era applicabile, "ratione temporis", l'art. 13, cit., abrogato dall'art. 23, legge n. 229 del 2003).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 13, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Legge 29/07/2003 num. 229 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)