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Sez. 3, Sentenza n. 1394 del 01/02/2001 (Rv. 543555 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge - Ambito del divieto - Vizi comportanti nullità assoluta dell'atto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543555-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai il divieto imposto dall'art. 28, comma primo, n. 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto ovvero la stessa nullità relativa. Pertanto, incorre nella violazione disciplinare di cui all'art. 28 citato il notaio che abbia ricevuto un atto di compravendita privo della dichiarazione prevista a pena di nullità dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, articolo 3, comma tredicesimo ter (dichiarazione dell'alienante di aver ottemperato agli obblighi fiscali).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 58, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 3 com. 13 n. 3, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)