Sez. 5, Sentenza n. 23238 del 27/10/2006 (Rv. 594952 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Provento illecito - Avviso di accertamento - Inquadramento del provento in una categoria reddituale - Erroneità - Rilevanza ai fini della non tassabilità del provento - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, è legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria, accertata l'esistenza di reddito tassabile, lo abbia inquadrato in una categoria reddituale diversa da quella successivamente accertata, prima in sede penale e, poi, dalla commissione tributaria (nella specie trattasi di proventi illeciti, perché frutto del reato di concussione, assoggettabili a tassazione come redditi diversi anche nel regime precedente l'entrata in vigore dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ove non già sottoposti a sequestro o a confisca penale). Pertanto, una volta accertata la percezione da parte del contribuente di un determinato provento, non se ne può escludere la tassabilità, qualora l'Ufficio non lo inquadri nella corretta categoria reddituale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)