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Sez. 5, Sentenza n. 15567 del 11/12/2000 (Rv. 542552 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Provento - Inquadramento, in sede di accertamento, in una categoria reddituale diversa da quella ritenuta poi esatta dalla Commissione tributaria - Avviso di accertamento - Legittimità - Fattispecie - Erroneo inquadramento nella categoria reddituale - Esclusione, per tale fatto, da parte della commissione tributaria, della tassabilità del provento - Illegittimità.
Stato
decisa il 2000-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542552-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, è legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria, accertata l'esistenza di reddito tassabile, lo abbia inquadrato in una categoria reddituale (nella specie da lavoro autonomo) diversa da quella successivamente accertata, prima in sede penale e, poi, dalla commissione tributaria (nella specie trattavasi di proventi illeciti, perché frutto del reato di concussione, assoggettabili a tassazione come redditi diversi anche nel regime precedente l'entrata in vigore dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, ove non già sottoposti a sequestro o a confisca penale). Detta commissione, pertanto, una volta accertata la percezione da parte del contribuente di un determinato provento, non può escluderne la tassabilità solo perché tale provento non è stato inquadrato dall'Ufficio nella corretta categoria reddituale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)