Sez. U, Ordinanza n. 11532 del 19/05/2009 (Rv. 608397 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Foro del consumatore - Applicabilità - Condizioni - Art. 15 del Regolamento CE n. 44/01 - Contratti diversi dalle vendite a rate o da prestiti connessi al finanziamento di tali vendite - Conclusione con un professionista la cui attività sia rivolta allo stato del domicilio del consumatore - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione nei confronti dello straniero, nelle controversie relative a contratti conclusi con i consumatori, l'art. 15 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 richiede, per l'applicabilità del foro esclusivo previsto dall'art. 16 nelle controversie relative a contratti diversi dalla vendita a rate di beni mobili o da prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite, che il contratto sia concluso con un professionista le cui attività commerciali o professionali si svolgano nello Stato membro ove è domiciliato il consumatore o siano dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprendono tale Stato membro. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la giurisdizione italiana perchè la parte che invocava l'applicazione del foro del consumatore, in relazione all'inadempimento del dovere informativo relativo allo "jus poenitendi" in un contratto di mutuo, non aveva neanche allegato che l'impresa bancaria estera dirigesse la propria attività anche verso l'Italia).
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)