diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7444 del 20/03/2008 (Rv. 602480 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 - Clausola di proroga della competenza giurisdizionale approvata per iscritto - Validità - Condizioni - Violazione delle norme sul foro del consumatore - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602480-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In conformità all'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, va dichiarata la giurisdizione del giudice straniero in presenza di una clausola di proroga della competenza giurisdizionale approvata espressamente per iscritto dalle parti, a condizione che la medesima non sia stata realizzata in violazione delle norme sul foro del consumatore. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice spagnolo, in relazione ad un contratto col quale un medico odontoiatra aveva richiesto l'inserzione pubblicitaria della sua attività alla società, di diritto spagnolo, editrice di una guida europea di informazioni commerciali e professionali, riconoscendo la validità della clausola di proroga, ancorché approvata con l'unica sottoscrizione dell'intero contratto, ed escludendo la ricorrenza della tutela del consumatore, atteso che - sulla base al carattere vincolante della giurisprudenza della Corte di giustizia CE - per consumatore deve intendersi colui il quale stipuli un contratto per esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 15, Regolam. Comunitario 22/12/2001 num. 44 art. 17, Regolam. Comunitario 22/12/2001 num. 44 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)