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Sez. U, Sentenza n. 6280 del 04/03/2019 (Rv. 652981 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Contratti del consumatore - Azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652981-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 15, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale formulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di mandatari o di società strettamente collegate, attività professionali cui sia riconducibile il contratto per cui è causa.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 15 com. 1, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 16 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)