Sez. 2, Sentenza n. 21952 del 16/10/2014 (Rv. 632674 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE | Testo unico in materia bancaria e creditizia - Violazioni - Procedimento di opposizione ex art. 145 del d.lgs n. 385 del 1993 - Rito camerale a natura contenziosa- Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 738, comma secondo, cod. proc. civ. e dell'art. 135, quarto comma, cod. proc. civ.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE
Lo speciale procedimento di opposizione, regolato dall'art. 145 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha natura contenziosa, non incompatibile con il rito camerale, essendo rivolto ad una decisione atta ad assumere autorità di giudicato sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento applicativo della sanzione e sulle posizioni di credito e debito con esso costituite. Ne consegue che in tale procedimento non trova applicazione l'art. 738, secondo comma, cod. proc. civ. sulla partecipazione obbligatoria del P.M. e, in secondo luogo, che il provvedimento decisorio, emesso nella forma del decreto, è legittimamente sottoscritto dal solo presidente, non essendo necessaria la firma del relatore ai sensi dell'art. 135, quarto comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)