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Sez. 1, Sentenza n. 14245 del 25/09/2003 (Rv. 567145 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE | Disciplina - Violazioni - Sanzioni amministrative - Applicazione - Procedimento di opposizione ex art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993 - Natura - Contenziosa - Rito camerale - Compatibilità - Atto introduttivo - Legale abilitato al patrocinio - Sottoscrizione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567145-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE

Lo speciale procedimento di opposizione, regolato dall'art. 145 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avverso le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni ivi previste ha carattere contenzioso, non incompatibile con il rito camerale, in quanto è rivolto ad una decisione, atta ad assumere autorità di giudicato, sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento applicativo della sanzione e sulle posizioni di credito e debito con esso costituite. Tale natura del procedimento comporta, ai sensi dell'art. 82 cod. proc. civ., che l'opposizione debba essere sottoscritta da legale abilitato al patrocinio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)